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La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo

Preambolo

Considerando che il riconoscimento della dignità intrinseca e dei diritti uguali e inalienabili di tutti i membri della famiglia umana sono il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;

Considerando che l’ignoranza e il disprezzo dei diritti umani hanno dato luogo ad atti barbarici scandaloso per la coscienza dell’umanità e che l’avvento di un mondo in cui gli esseri umani, liberi dalla paura e dal bisogno, godono della libertà di parola e di credo è stato proclamato come la più alta aspirazione dell’uomo;;

Considerando essenziale che i diritti umani debbano essere protetti dallo stato di Diritto, che l’uomo non abbia visto costretto il ricorso supremo, alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione;

Considerando che è essenziale promuovere lo sviluppo di relazioni amichevoli tra le nazioni;

Considerando che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nella Carta la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana e nella parità di diritti tra uomini e donne e hanno deciso di promuovere il progresso sociale e migliori standard di vita all’interno di un concetto più ampio di libertà;

Considerando che gli Stati membri si sono impegnati ad assicurare, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto universale ed effettivo dei diritti e delle libertà fondamentali dell’uomo, e

che una comprensione comune di tali diritti e libertà è della massima importanza per la piena attuazione di tale impegno;;

l’ASSEMBLEA GENERALE proclama LA presente DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le nazioni, al fine che sia gli individui e le istituzioni, costantemente ispirato da lei, promuovere, con l’insegnamento e l’educazione, il rispetto di tali diritti e libertà, e per garantire, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, per assicurare il loro riconoscimento e l’applicazione universali ed efficace, sia tra i popoli degli Stati membri, come fra quelli dei territori posti sotto la sua giurisdizione.

Articolo 1.

Tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti e, dotati come sono di ragione e di coscienza, devono comportarsi fraternamente gli uni verso gli altri.

Articolo 2.

Tutti hanno diritto a tutti i diritti e le libertà stabiliti nella presente Dichiarazione, senza distinzione di alcun tipo, come razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o di altro tipo, origine nazionale o sociale, proprietà, nascita o altro status. Inoltre, nessuna distinzione è fatta in base allo status politico, giuridico o internazionale paese o territorio sotto la cui giurisdizione una persona appartiene, se si tratta di un paese indipendente, come di un territorio sotto amministrazione fiduciaria, non autonomo o sotto qualsiasi altra limitazione di sovranità.

Articolo 3.

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della persona.

Articolo 4.

Nessuno deve essere tenuto in schiavitù o servitù, la schiavitù e la tratta degli schiavi sono proibiti in tutte le loro forme.

Articolo 5.

Nessuno deve essere sottoposto a tortura o a trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti.

Articolo 6.

Ogni essere umano ha diritto ovunque al riconoscimento come persona davanti alla legge.

Articolo 7.

Tutti sono uguali davanti alla legge e hanno, senza distinzione, il diritto alla pari protezione della legge. Ogni individuo ha diritto ad una protezione paritaria contro qualsiasi discriminazione in violazione della presente Dichiarazione e contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

Articolo 8.

Ogni persona ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi ai tribunali nazionali competenti per atti che violano i suoi diritti fondamentali riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.

Articolo 9.

Nessuno può essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

Articolo 10.

Ogni individuo ha diritto, in piena uguaglianza, ad un’udienza equa e pubblica da parte di un tribunale indipendente e imparziale, nella determinazione dei suoi diritti e doveri o di qualsiasi accusa penale contro di lui.

Articolo 11.

1. Ogni persona accusata di un crimine ha il diritto di essere presunta innocente fino a prova contraria secondo la legge in un processo pubblico in cui ha avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
2. Nessuno è condannato per atti o omissioni che al momento in cui sono stati commessi non costituivano reati di diritto nazionale o internazionale. Né può essere inflitta una pena più pesante di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.

Articolo 12.

Nessuno deve essere sottoposto a interferenze arbitrarie con la sua privacy, la sua famiglia, la sua casa o la sua corrispondenza, né ad attacchi al suo onore o alla sua reputazione. Ogni individuo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o attacchi.

Articolo 13.

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di circolazione e di soggiorno nel territorio di uno Stato.
2. Ognuno ha il diritto di lasciare qualsiasi paese, compreso il proprio, e di tornare nel suo paese.

Articolo 14.

1. In caso di persecuzione, ognuno ha il diritto di chiedere e godere di asilo in qualsiasi paese.
2. Tale diritto non può essere invocato contro un’azione legale effettivamente derivante da reati ordinari o atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite.

Articolo 15.

1. Ognuno ha diritto a una nazionalità.
2. Nessuno può essere privato arbitrariamente della propria nazionalità o del diritto di cambiare la propria nazionalità.

Articolo 16.

1. Gli uomini e le donne in età da marito hanno il diritto, senza alcuna restrizione per motivi di razza, nazionalità o religione, di sposarsi e fondare una famiglia, e godono di uguali diritti nel matrimonio, durante il matrimonio e allo scioglimento del matrimonio.
2. Il matrimonio può essere stipulato solo con il libero e pieno consenso dei coniugi intenzionati.
3. La famiglia è l’elemento naturale e fondamentale della società e ha diritto alla protezione della società e dello Stato.

Articolo 17.

1. Ognuno ha il diritto di possedere proprietà, individualmente e collettivamente.
2. Nessuno deve essere arbitrariamente privato della sua proprietà.

Articolo 18.

Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; questo diritto include la libertà di cambiare la propria religione o credo e la libertà, da soli o in comunità con gli altri e in pubblico o privato, di manifestare la propria religione o credenza nell’insegnamento, nella pratica, nel culto e nell’osservanza.

Articolo 19.

Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione; questo diritto include la libertà di avere opinioni senza interferenze, di cercare, ricevere e trasmettere informazioni e idee attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione, indipendentemente dalle frontiere.

Articolo 20.

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e associazione pacifica.
2. Nessuno può essere costretto ad appartenere ad un’associazione.

Articolo 21.

1. Ogni individuo ha il diritto di partecipare al governo del suo paese, direttamente o attraverso rappresentanti scelti liberamente.
2. Ogni individuo ha diritto ad un accesso paritario al servizio pubblico nel proprio paese.
3. La volontà del popolo è la base dell’autorità del potere pubblico; tale volontà è espressa mediante elezioni periodiche e vere, a suffragio universale e paritario, con voto segreto o con procedure equivalenti di voto libero.

Articolo 22.

ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, e di ottenere, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale, tenendo in debito conto l’organizzazione e le risorse di ogni Stato, per la soddisfazione delle esigenze economiche, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.

Articolo 23.

1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta del lavoro, a condizioni di lavoro giuste e favorevoli e alla protezione contro la disoccupazione.
2. Tutti hanno diritto, senza alcuna discriminazione, alla parità di retribuzione per lo stesso lavoro.
3. Ogni lavoratore ha diritto a una remunerazione giusta e favorevole, che assicuri per sé e per la sua famiglia un’esistenza degna della dignità umana, integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.
4. Ognuno ha il diritto di formare e aderire a sindacati per la protezione dei suoi interessi.

Articolo 24.

Ogni individuo ha diritto al riposo, al tempo libero, alla ragionevole limitazione dell’orario di lavoro e alle ferie periodiche con retribuzione.

Articolo 25.

1. Ogni individuo ha diritto a un tenore di vita adeguato alla salute e al benessere di se stesso e della sua famiglia, compresi il cibo, l’abbigliamento, l’alloggio, le cure mediche e i servizi sociali necessari; egli ha inoltre diritto all’assicurazione in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o altra perdita dei mezzi di sussistenza in circostanze al di fuori del suo controllo.
2. Le madri e i bambini hanno diritto a cure e assistenza speciali. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori dal matrimonio, hanno diritto a pari protezione sociale.

Articolo 26.

1. Ognuno ha diritto all’istruzione. L’istruzione deve essere gratuita, almeno per l’istruzione elementare e di base. L’istruzione elementare è obbligatoria. L’istruzione tecnica e professionale dovrebbe essere diffusa; l’accesso all’istruzione superiore dovrebbe essere uguale per tutti, sulla base del merito.
2. L’istruzione mira al pieno sviluppo della personalità umana e al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali; promuoverà la comprensione, la tolleranza e l’amicizia tra tutte le nazioni e tutti i gruppi etnici o religiosi e promuoverà lo sviluppo delle attività di mantenimento della pace delle Nazioni Unite.
3. I genitori hanno il diritto preferenziale di scegliere il tipo di istruzione da dare ai loro figli.

Articolo 27.

1. Ogni individuo ha il diritto di partecipare liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico e ai suoi benefici.
2. Ogni individuo ha diritto alla tutela degli interessi morali e materiali derivanti da qualsiasi produzione scientifica, letteraria o artistica di cui è autore.

Articolo 28.

Tutti hanno diritto a un ordine sociale e internazionale in cui i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possono essere pienamente realizzati.

Articolo 29.

1. Ogni persona ha doveri nei confronti della comunità, poiché solo in essa può sviluppare liberamente e pienamente la sua personalità.
2. Nell’esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ogni individuo è soggetto solo alle limitazioni prescritte dalla legge al solo scopo di garantire il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà altrui e di soddisfare le giuste esigenze della moralità, dell’ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.
3. Tali diritti e libertà non possono in nessun caso essere esercitati in opposizione agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite.

Articolo 30.

Nulla in questa Dichiarazione può essere interpretato come implicante per qualsiasi Stato, gruppo o persona, di impegnarsi in qualsiasi attività o di compiere qualsiasi atto volto alla distruzione di uno qualsiasi dei diritti e delle libertà enunciati in questa Dichiarazione.

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